Interruzione e ripresa degli studi

Se lo studente non rinnova l'iscrizione, in applicazione al D. Lgs. n. 68/2012, e intende riprendere gli studi, deve presentare apposita domanda di ripresa degli studi. Nel periodo di interruzione degli studi e fino al termine della sessione straordinaria dell'anno accademico oggetto della ricongiunzione, non può compiere alcun atto di carriera relativa al Corso di Studio interrotto: in tal caso tali atti saranno annullati d'ufficio.

La richiesta di interruzione non è revocabile.

Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

Non è consentito effettuare più di due richieste di interruzione di carriera nell'ambito di ciascun ciclo di Corso di Studio.

Ci sono due tipi di interruzione.

  1. interruzione normale, senza obbligo di certificazione delle cause che l'hanno determinata;
  2. interruzione a causa di infermità gravi e prolungate dello studente.

L'interruzione normale degli studi si configura quando lo studente non rinnova l'iscrizione per almeno due anni accademici.

L'interruzione a causa di infermità gravi e prolungate dello studente si configura quando gli studenti sono costretti a interrompere gli studi per tali cause debitamente certificate per almeno un anno accademico. In questo caso gli studenti sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

Prima di procedere alla richiesta di ripresa degli studi, regolarizzare la propria posizione contributiva (rate non pagate e relative more) relativa all’anno accademico di ultima iscrizione

 


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